L’INPDAP ha apportato notevoli modifiche ed innovazioni ai criteri di concessione dei prestiti e dei mutui ipotecari edilizi sia riferite al tasso di interesse applicato sia alle motivazioni.
Ecco le novità.
PICCOLI PRESTITI
Adesso tutti gli iscritti, indipendentemente dall’anzianità di servizio, possono richiedere piccoli prestiti. Il TAE (Tasso Annuo Effettivo) diventa unico per tutte e tre le tipologie (annuale, biennale e triennale) ed è del 4%.
Il nuovo tasso d’interesse diventerà operante dopo l’approvazione del provvedimento INPDAP da parte dei Ministeri Vigilanti.
PRESTITI PLURIENNALI
- è stato eliminato il limite di € 516,46 imposto finora come quota massima cedibile sullo stipendio mensile. Il dipendente potrà cedere anche un importo superiore, stipendio permettendo, fino alla concorrenza di un quinto della retribuzione mensilmente percepita.
- è stata ridotta la percentuale di spesa da documentare con fattura, rispetto al preventivo prodotto, dal 20 al 10%;
- è stata introdotta la possibilità di ottenere il prestito per l’acquisto di un’autovettura senza che per questo sia più necessario documentare particolari condizioni;
- è stata abolita la circostanza che l’immobile oggetto di acquisto, di ristrutturazione o di opere di mantenimento debba essere l’unico di proprietà su tutto il territorio nazionale. Quindi, d’ora in poi, qualsivoglia richiesta diacquisto o ristrutturazione formulate per immobili ubicati nel comune di residenza, potrà essere utilmente valutata sia se i richiedenti dispongano di altre abitazioni che distino oltre 50 Km. dal comune di residenza stesso, sia che siano proprietari di altri immobili siti nel comune di residenza e non siano disponibili per i motivi di cui alla nota 1 lett. B allegata ai criteri erogativi (non disponibile o perché in comproprietà o perché gravata da diritti reali a favore di terzi (usufrutto, diritto di abitazione, uso) o perché dichiarata inagibile da parte dei competenti organi della P.A.).
- è stata introdotto il prestito quinquennale, nei limiti della spesa da sostenere, per l’acquisto da parte di iscritti ipovedenti, o anche loro familiari, dell’autovettura necessaria per il trasporto degli ipovedenti;
- è stato introdotta l’erogazione del prestito, anche in assenza di documentazione di spesa, agli iscritti per sostenere spese finalizzate alla cura e/o all’assistenza nei casi di infermità croniche che comportino perdita di autosufficienza o nei casi di patologie degenerative (es. morbo di Alzheimer, morbo di Parkinson, malattie mentali, ecc.) che abbiano colpito l’iscritto od un componente del suo nucleo familiare, ivi compresi i genitori dell’iscritto e/o del coniuge;
- è stato abolito il limite d’importo erogabile nei casi di matrimonio dell’iscritto o dei figli ed è stata elevata la durata della prestazione da quinquennale a decennale.
Il TAE (Tasso Annuo Effettivo) è unico per le due tipologie (quinquennale e decennale) ed è del 3,20%.
Il nuovo tasso d’interesse diventerà operante dopo l’approvazione del provvedimento INPDAP da parte dei Ministeri Vigilanti.
Le domande di prestito pluriennale non ancora definite dovranno essere istruite e liquidate
secondo i nuovi criteri.
MUTUI IPOTECARI EDILIZI
- è stato elevato l’importo finanziabile dall’80 al 90% del valore di perizia dell’immobile (entro il limite massimo di euro 206.580,00);
- è stato elevato il periodo massimo di rimborso delle rate, rispettivamente da 25 a 30 anni per i mutui a tasso variabile e da 15 a 25 anni per i mutui a tasso fisso; inoltre, sono stati introdotti mutui con tasso variabile ammortizzabili in 10 o 15 anni;
- sono stati istituiti nuovi mutui ipotecari edilizi per:
• l’esecuzione di opere di mantenimento o ristrutturazione della casa anche fuori del comune di residenza purché destinata a prima abitazione;
• estinguere un mutuo già contratto con Istituti Bancari per l’acquisto della prima casa;
• l’acquisto della prima casa per chi, a causa di separazione dal coniuge, ne sia rimasto
senza;
4)è stata introdotta una deroga al limite temporale di 18 mesi, entro i quali è necessario acquisire la residenza presso l’unità abitativa per la quale è stato chiesto il finanziamento, nel caso in cui l’intestatario del mutuo sia stato trasferito d’ufficio per motivi di servizio.
Il tasso fisso passa dal 4 al 3,20%.
Pertanto, le condizioni applicate ai mutui ipotecari edilizi sono:
tasso fisso: 3,20% per l’intera durata del mutuo
oppure
tasso variabile: per i primi 5 anni tasso del 2,90%;
con decorrenza dalla data di scadenza dell’undicesima rata, tasso variabile pari all’"Euribor a 6 mesi (tasso 360) più 120 punti base", rilevato il 30 giugno o il 31 dicembre del semestre precedente.
A decorrere dalla rata con scadenza 30 giugno 2005 i tassi d’interesse (3,20% fisso – 2,90% variabile) previsti dal nuovo Regolamento in vigore dal 1/1/2005 saranno estesi a tutti i mutui ipotecari già in essere.
Le domande di mutuo ipotecario edilizio non ancora definite dovranno essere istruite e liquidate secondo i nuovi criteri.
Il regolamento è interamente riportato sul sito www.flcgil.it