FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA

Non esistono più ostacoli al pagamento della RIA

Come si ricorderà, dall’ottobre 1996 la CGIL sta portando avanti una battaglia per estendere il periodo di validità della R.I.A.

Grazie alle nostre continue sollecitazioni e richieste, finalmente, il C.D.A. nella seduta del 21 ottobre 1997 ha consentito di pagare:

ma ha subordinato il pagamento della maggiorazione R.I.A. (tutti i livelli) art.16, c.4 e 5 del D.P.R. n.319/90 (VEDI SOTTO), al parere del Consiglio di Stato sulla sentenza favorevole del T.A.R. Lazio n.1134 del 9/7/1996.

Questo nonostante numerose altre Università avessero già deciso il pagamento di questi benefici, ma, si sa, ed è stato ribadito con molti comportamenti simili a questo che noi Tecnici-Amministrativi-Bibliotecari siamo solo un peso inutile per questa Amministrazione e possiamo ottenere i nostri diritti solo ricorrendo alla magistratura.

Comunque ora abbiamo anche il parere favorevole del Consiglio di Stato con sentenza depositata il 13 dicembre 1999.

La CGIL ha chiesto al Direttore Amministrativo di dare immediata attuazione al deliberato del Consiglio di Amministrazione del 21/10/1997 punto 14 dell'ordine del giorno, chiedendo di adottare i necessari provvedimenti alla corresponsione della maggiorazione della R.I.A. prevista dal l'art. 16 commi 4 e 5 del DPR 319/90 con estensione al 31/12/1993, nonché le competenze arretrate e gli interessi passivi spettanti (bel guadagno pagare tre anni in più di interessi !!!!).

RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'

Nell’art. 16 del precedente contratto del 1990 (Suppl. n.70 alla G.U. n.264 del 12 novembre 1990) si legge:

“4. Al personale che alla data del 1° ottobre 1990, abbia acquisito, o acquisisca nell’arco della vigenza contrattuale, esperienza professionale con almeno otto anni di effettivo servizio continuativo nell’amministrazione di appartenenza, competono, dalla predetta data o da quella in cui maturi il predetto periodo di effettivo servizio continuativo, i seguenti importi lordi, in aggiunta alla retribuzione individuale di anzianità di cui al comma 1:

II QUALIFICA

209.000

III QUALIFICA

239.000

IV QUALIFICA

280.000

V QUALIFICA

311.000

VI QUALIFICA

340.000

VII QUALIFICA

403.000

VIII QUALIFICA

466.000

IX QUALIFICA e I RST

590.000

5. Gli importi di cui al comma 4, con le stesse decorrenze stabilite nel medesimo comma, si raddoppiano e si triplicano nei confronti del personale che, entro le predette date, abbia maturato o maturi, rispettivamente, dodici o sedici anni di effettivo servizio continuativo, previo riassorbimento delle precedenti maggiorazioni.”