- Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Perugia
Oggetto: PROCEDURE SELETTIVE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, FINALIZZATA AL PASSAGGIO ALLE CATEGORIE C E D DI QUESTA UNIVERSITA’.
In seguito a proteste pervenuteci
da più colleghi, vincitori dei concorsi di cui all’oggetto, riguardanti
la riduzione dei loro stipendi dopo il passaggio di categoria, questa O.S.
ha avuto incontri con gli Uffici competenti e con il Dirigente della Ripartizione
Personale venendo a conoscenza che nel confronto fra stipendio della Categoria
di appartenenza e stipendio della Categoria di destinazione è stato
usato un metodo di calcolo secondo noi errato.
A spiegazione di quanto da
noi affermato ricordiamo che le progressioni economiche verticali (PEV) sono
previste e regolate dal CCNL 1998/2001 e che per alcune posizioni economiche
in seguito al passaggio di categoria l'art. 55, c.7 prevede l'istituzione
di un "assegno ad personam":
" In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito
il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora
il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione
economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il
dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore
della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile
in caso di passaggio a categoria superiore".
Nella seguente tabella sono evidenziati i passaggi di categoria che danno diritto ad ottenere l'assegno ad personam e i relativi importi:
Tabella fornita da FLC CGIL
EFFETTI ECONOMICI DEI PASSAGGI DI CATEGORIA (P.E.V.) ASSEGNO AD PERSONAM |
|||||
Posizione origine |
Categoria destinazione |
Posizione destinazione |
Stipendio |
Stipendio destinazione |
Assegno ad personam |
|
|
|
|
|
|
B4 |
C |
C1 |
16,262.24 |
15,971.63 |
290.61 |
B5 |
C |
C2 |
16,977.78 |
16,329.11 |
648.67 |
B6 |
C |
C3 |
17,724.80 |
17,081.07 |
643.73 |
|
|
|
|
|
|
C6 |
D |
D1 |
19,259.76 |
18,679.92 |
579.84 |
C7 |
D |
D2 |
19,972.37 |
19,520.35 |
452.02 |
|
|
|
|
|
|
D4 |
EP |
EP1 |
21,458.86 |
21,044.22 |
414.64 |
D5 |
EP |
EP1 |
22,332.67 |
21,044.22 |
1,288.45 |
D6 |
EP |
EP2 |
23,248.31 |
22,582.05 |
666.26 |
D7 |
EP |
EP3 |
24,201.49 |
24,039.67 |
161.82 |
Riteniamo che l'equivoco possa essere nato dall'aver effettuato il confronto fra retribuzioni tabellari + indennità di ateneo invece che fra i soli trattamenti tabellari come stabilito dal succitato Articolo.
Chiediamo con la presente una spiegazione per le determinazioni assunte e comunque l'immediata applicazione del CCNL secondo la tabella sopra riportata.
In attesa di un sollecito cenno di riscontro salutiamo cordialmente.
Perugia, 24/1/2006
La Segreteria
Roma, 24 Febbraio 2006
Al
Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Perugia
OGGETTO: Progressioni verticali
Il nostro responsabile sindacale ci ha comunicato che a seguito delle progressioni
verticali di categoria avvenute all’Università di Perugia, i lavoratori
che ne hanno usufruito hanno visto il loro stipendio decurtato; evidentemente
c’è stato un disguido nell’applicazione del contratto che,
d'altronde, è molto chiaro a questo proposito infatti l'art. 55, c.7 del
CCNL 98/01 prevede che:
" In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito
il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora
il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione
economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale,
il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente
inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva,
assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore".
Quindi i passaggi di categoria prevedono sia la collocazione del dipendente
nella posizione economica più vicina a quella di provenienza e non
necessariamente l’iniziale, sia il mantenimento della differenza economica
ad personam fino al passaggio in un’altra categoria.
L’articolo specifica anche che è il solo trattamento tabellare
che deve essere preso in considerazione, quindi non è da considerare
l’Indennità di Ateno che è salario accessorio.
Siamo certi che codesta Amministrazione, vorrà correggere l’applicazione data
che peraltro non trova riscontro in altre Amministrazioni Universitarie anche
per evitare il proseguire di contenziosi legali
Segretaria Nazionale FLC Cgil