PROGRESSIONI VERTICALI con riduzione di stipendio!!!!!!!

- Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Perugia

Oggetto: PROCEDURE SELETTIVE, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA PROGRESSIONE VERTICALE, FINALIZZATA AL PASSAGGIO ALLE CATEGORIE C E D DI QUESTA UNIVERSITA’.

         In seguito a proteste pervenuteci da più colleghi, vincitori dei concorsi di cui all’oggetto, riguardanti la riduzione dei loro stipendi dopo il passaggio di categoria, questa O.S. ha avuto incontri con gli Uffici competenti e con il Dirigente della Ripartizione Personale venendo a conoscenza che nel confronto fra stipendio della Categoria di appartenenza e stipendio della Categoria di destinazione è stato usato un metodo di calcolo secondo noi errato.
         A spiegazione di quanto da noi affermato ricordiamo che le progressioni economiche verticali (PEV) sono previste e regolate dal CCNL 1998/2001 e che per alcune posizioni economiche in seguito al passaggio di categoria l'art. 55, c.7  prevede l'istituzione di un "assegno ad personam":
" In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore".

         Nella seguente tabella sono evidenziati i passaggi di categoria che danno diritto ad ottenere l'assegno ad personam e i relativi importi:

Tabella fornita da FLC CGIL


EFFETTI ECONOMICI DEI PASSAGGI DI CATEGORIA (P.E.V.) ASSEGNO AD PERSONAM

Posizione  origine

Categoria destinazione

Posizione destinazione

Stipendio
origine

Stipendio destinazione

Assegno ad personam

 

 

 

 

 

 

B4

C

C1

16,262.24

15,971.63

290.61

B5

C

C2

16,977.78

16,329.11

648.67

B6

C

C3

17,724.80

17,081.07

643.73

 

 

 

 

 

 

C6

D

D1

19,259.76

18,679.92

579.84

C7

D

D2

19,972.37

19,520.35

452.02

 

 

 

 

 

 

D4

EP

EP1

21,458.86

21,044.22

414.64

D5

EP

EP1

22,332.67

21,044.22

1,288.45

D6

EP

EP2

23,248.31

22,582.05

666.26

D7

EP

EP3

24,201.49

24,039.67

161.82

         Riteniamo che l'equivoco possa essere nato dall'aver effettuato il confronto fra retribuzioni tabellari + indennità di ateneo invece che fra i soli trattamenti tabellari come stabilito dal succitato Articolo.

         Chiediamo con la presente una spiegazione per le determinazioni assunte e comunque l'immediata applicazione  del CCNL secondo la tabella sopra riportata.

In attesa di un sollecito cenno di riscontro salutiamo cordialmente.

Perugia, 24/1/2006

La Segreteria

            Roma,  24 Febbraio 2006

Prot. n. p062                         

                                                                        Al Direttore Amministrativo
dell’Università degli Studi di Perugia

 

OGGETTO: Progressioni verticali  

Il nostro responsabile sindacale ci ha comunicato che a seguito delle progressioni verticali di categoria avvenute all’Università di Perugia, i lavoratori che ne hanno usufruito hanno visto il loro stipendio decurtato; evidentemente c’è stato un disguido nell’applicazione del contratto che, d'altronde, è molto chiaro a questo proposito infatti l'art. 55, c.7  del CCNL 98/01 prevede che:
" In caso di passaggio tra categorie al dipendente viene attribuito il trattamento tabellare iniziale previsto per la nuova categoria. Qualora il trattamento economico in godimento, acquisito per effetto della progressione economica, risulti superiore al predetto trattamento tabellare iniziale, il dipendente è collocato nella posizione economica immediatamente inferiore della categoria e conserva a titolo personale la differenza retributiva, assorbibile in caso di passaggio a categoria superiore".
Quindi i passaggi di categoria prevedono sia la collocazione del dipendente nella posizione economica più vicina a quella di provenienza e non necessariamente l’iniziale, sia il mantenimento della differenza economica ad personam fino al passaggio in un’altra categoria.
L’articolo specifica anche che è il solo trattamento tabellare che deve essere preso in considerazione, quindi non è da considerare l’Indennità di Ateno che è salario accessorio.
Siamo certi che  codesta Amministrazione, vorrà correggere l’applicazione  data che peraltro non trova riscontro in altre Amministrazioni Universitarie anche per evitare il proseguire di  contenziosi legali 

Rita Guariniello

Segretaria Nazionale FLC Cgil