Al Magnifico Rettore
Al DIRETTORE AMMINISTRATIVO della
UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI PERUGIA
P.zza dell’Università, 1
PERUGIA
OGGETTO: Rilievi inerenti la lettera “Rilevazione presenze” (Amministrazione Centrale - Prot. uscita del 26/04/2004 - nr. 0019846).
La scrivente O.S., in merito alla circolare di cui all’oggetto, pervenuta a tutto il personale, rileva quanto segue:
- Per quanto riguarda il paragrafo relativo ai documenti giustificativi delle assenze (mancate o irregolari timbrature) che i dipendenti sono tenuti a “… spedire mediante raccomandata o fax entro i 5 giorni successivi all’inizio dell’assenza o al verificarsi della mancata o irregolare timbratura …” si fa presente che solo nel momento in cui il dipendente riceve il tabulato mensile delle presenze può ragionevolmente giustificare alcune tipologie di assenza. Se infatti lo stesso, ad esempio, dimentica di timbrare un’entrata o un uscita difficilmente potrà comunicarlo entro il 5° giorno dall’inizio dell’assenza (altrimenti non sarebbe una dimenticanza!). Inoltre il tabulato mensile non perviene direttamente al dipendente, ma al Responsabile della Struttura e/o Ufficio che spesso, per diversi motivi, ne ritarda la consegna al dipendente. Per questo motivo si ritiene che la data di riferimento da considerare sia quella di ricevimento, da parte del dipendente, del tabulato stesso.
- Inoltre, per quanto riguarda le assenze per malattia il comma 9 dell’art. 34 del CCNL, quadriennio normativo 1998-2001 (ancora in vigore!), recita: “L'assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione deve essere comunicata alla struttura di appartenenza tempestivamente e comunque all'inizio del turno di lavoro del giorno in cui si verifica, salvo comprovato impedimento. Il dipendente, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento il certificato medico attestante lo stato di infermità comportante l'incapacità lavorativa e con l’indicazione della sola prognosi, entro i cinque giorni successivi all'inizio della malattia o alla eventuale prosecuzione della stessa. Qualora tale termine scada in giorno festivo esso è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.”; non si capisce bene, pertanto, come una disposizione interna (lettera in oggetto) possa superare la Norma Contrattuale sopra citata. Si vorrebbe capire infatti perché nella citata lettera è sparito “… salvo comprovato impedimento …”. Quest’ultima è una norma di garanzia e tutela per i dipendenti e, in particolar modo, per coloro che vivono soli, che una volta avvisata telefonicamente la struttura di appartenenza, potranno recapitare il certificato medico appena possibile.
Pertanto, considerato quanto sopra, la scrivente Organizzazione sindacale chiede la immediata rettifica della lettera in oggetto e il successivo avviso a tutto il Personale Tecnico-Amministrativo.
Grati per l’attenzione, si inviano cordiali saluti. VEDI RISPOSTA
Perugia, li 22 giugno 2004
IL SEGRETARIO SNUR CGIL
(Danilo Chiocchini)