CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO CONCERNENTE

FONDO DI CUI ALL'ART 67 C.C.N.L ANNO 2003

progressione economica all'interno della categoria - art. 56 C.C.N.L

progressione verticale – art. 57 C.C.N.L

Retribuzione di posizione al personale di cat. EP - anni 2002 e 2003

Art. 11 – C.C.N.L. del 13.5.2003 – Diritto allo studio

in data 13 gennaio 2004

L'Università degli Studi di Perugia nelle persone di:

Prof. Francesco Bistoni – Magnifico Rettore

Dott.ssa Angela Maria Lacaita – Direttore Amministrativo

 

e la Delegazione sindacale:

 

sottoscrivono il seguente accordo.

Fondo di cui all'art. 67:

Incremento del fondo dell'art. 67 per gli anni 2002-2003 a seguito del biennio economico (C.C.N.L. 13.5.03)

Progressione economica orizzontale - art. 56 del C.C.N.L

La precedente progressione orizzontale è stata effettuata in prima applicazione con decorrenza dal 31.12.2000.

Dopo ampia discussione, tenuto conto di quanto previsto dagli art. 56-59-68 del C.C.N.L. e considerata la copertura finanziaria del Fondo di cui all'art. 67 del medesimo C.C.N.L. relativo all'anno 2004, si concorda di procedere alla applicazione della progressione economica all'interno della categoria a favore di tutto il personale in servizio, esclusi gli attuali B4, C5 ed EP5, con decorrenza dal 31.12.2003, utilizzando le risorse del suddetto Fondo e rinunciando alla distribuzione generalizzata dei compensi per la produttività e miglioramento dei servizi di cui all'art. 68, co.2, lett. d), corrisposti per l'anno 2003, comportando una spesa pressoché identica.

Detto personale deve aver maturato, alla predetta data del 31.12.2003, 3 anni di anzianità di servizio nella precedente posizione economica.

In considerazione del fatto che vi sono nel Fondo dell'art. 67 per l'anno 2004 risorse che consentono la progressione economica di tutto il personale, come sopra stabilito, nonché di quanto previsto in particolare dall'art. 56, ultimo comma e dall'art. 59, 1° co e tenuto conto che i medesimi articoli non prevedono il raggiungimento di una soglia minima di idoneità nelle selezioni per il passaggio alla posizione economica superiore, si conviene di procedere automaticamente al passaggio di tutto il personale (come sopra individuato) alla posizione economica superiore a decorrere dal 31.12.2003 previa verifica della sola anzianità di servizio di almeno tre anni alla predetta data nella posizione economica inferiore.

Si concorda altresì di corrispondere, a decorrere dal 2004 e fino alla sottoscrizione delle C.C.N.L. relativo al quadriennio 2002-2005, ai dipendenti attualmente collocati in posizione B4 e C5 e ai dipendenti che non sono destinatari della progressione economica -non avendo maturato 3 anni di anzianità alla predetta data del 31.12.03 e fino al successiva progressione economica- una somma annua pari rispettivamente ad Euro 1000,00 e 1100,00 e 900,00 a titolo di produttività e miglioramento servizi (art. 68, co.2, lett.d), in considerazione della esperienza professionale maturata nella categoria.

La situazione dei dipendenti collocati in EP 5 sarà valutata in sede di trattazione del suddetto personale.

Progressione verticale – art. 57

Si stabilisce di procedere, a decorrere dal 2004, ad un atto di programmazione delle assunzioni di personale, con riserva del 50% (se possibile anche di una percentuale superiore) al personale interno.

Inoltre, essendo già state accantonate le risorse dell'art. 67 per il sottoinquadramento, si concorda di procedere all'espletamento dei concorsi riservati agli interni (stante blocco assunzioni, stabilito dalla legge finanziaria, per le assunzioni dall'esterno).

Si conviene inoltre di procedere alle valutazioni di eventuali situazioni di affidamento di mansioni superiori con atto formale ex art. 24 C.C.N.L., tenendo conto dei limiti rigorosi posti dal D.L.vo 165/01 e dal C.C.N.L. vigente.

Retribuzione di posizione al personale di cat. EP - anni 2002 e 2003

Per l'anno 2002 il fondo dell'art 70 risulta pari ad euro 859.992,00, comprensivo degli incrementi previsti dal C.C.N.L. 13.5.03 biennio 2000/2001, utilizzando gli importi dovuti ai sensi del C.C.N.L. 9.8.00 nonché ulteriori risorse a carico del bilancio dell'Ateneo.

Per l'anno 2003 il fondo risulta pari ad euro 844.564,00, comprensivo degli incrementi previsti dal C.C.N.L. 13.5.03 biennio 2000/2001, utilizzando gli importi dovuti ai sensi del C.C.N.L. 9.8.00, le economie relative al Fondo per l'anno 2001 nonché le risorse a carico del bilancio dell'Ateneo stanziate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19.12.2003.

Si conviene di stabilire le seguenti quattro fasce per le corresponsione della indennità di posizione:

•  FASCIA A per il personale cui non siano stati conferiti incarichi di cui all'art. 61 del C.C.N.L., cui spetta il solo importo fisso di euro 3.098,74 (£. 6.000.000)

•  FASCIA B per incarichi di media complessità importo max € 6197,48 (£. 12.000.000)

•  FASCIA C per incarichi di alta complessità importo max € 9296,22 (£ 18.000.000)

•  FASCIA D per incarichi di elevata complessità importo max € 12911,42 (£ 25.000.000)

Il personale presenterà domanda, controfirmata dal Responsabile della struttura per l'inclusione nelle varie fasce dichiarando gli incarichi svolti nel corso degli anni 2002/2003. Dette istanze saranno valutate da apposita Commissione nominata dalla Amministrazione che individuerà la fascia corrispondente, sulla base dei seguenti parametri di riferimento.

Per l'individuazione della fascia, la Commissione si atterrà ai parametri di riferimento individuati nell'accordo siglato in data 24.4.2002 per gli anni 2000/2001, con esclusione dei punteggi e dei coefficienti ivi risultanti, tenuto conto delle disposizioni normative di cui agli artt. 61 e 62 del C.C.N.L. sottoscritto il 9.8.2000.

Si stabilisce altresì che nella Fascia D saranno comprese, di diritto, per gli anni 2002-2003 le seguenti figure ove esistenti :

•  Coordinatore generale del Centro Servizi Bibliotecari

•  Curatore dell'Orto Botanico

•  Legale sede centrale

•  Direttore del Centro di Servizi Stabulario Centralizzato

•  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

•  Responsabile informatico sede centrale

Si concorda inoltre che le eventuali economie risultanti a seguito della applicazione del presente accordo per gli anni 2002/2003, andranno ad incrementare le risorse del 2004.

 

Retribuzione di risultato al personale di cat. EP - anni 2000, 2001, 2002 e 2003

Relativamente alla indennità di risultato, sarà corrisposta nella misura massima del 20% della indennità di posizione variabile, spettante a seguito del conferimento di incarico in applicazione dell'art. 61 co. 1, e attribuita sulla base di una relazione del Responsabile della struttura di appartenenza che sarà sottoposta al giudizio di una Commissione nominata dall'Amministrazione.

 

Art. 11 – C.C.N.L. del 13.5.2003 – Diritto allo studio

Le parti rinviano l'accordo relativo al diritto allo studio (Art. 11 C.C.N.L. del 13.5.2003) che dovrà essere concluso entro il 15.3.04.

Si conviene, nelle more dell'accordo suddetto e a condizione che lo stesso venga concluso entro la prevista data del 15.3.04, di autorizzare la fruizione dei permessi straordinari retribuiti (150 ore) con le stesse modalità utilizzate per gli anni precedenti.