E' circolato recentemente un volantino dal titolo:

ULTIME NEWS DAL "NAZIONALE" CISL UNIVERSITA'

Poiché molti ci hanno chiesto spiegazioni sul significato della parte normativa riportata in tale scritto cerchiamo di spiegare speriamo con chiarezza il problema.

PREMESSA

  1. Nell'applicazione del contratto (CCNL) 1998-2001 biennio economico 1998-1999 per effetto dell'art.74 commi 3, 4, e 5 lett. a), b) e c) il personale avente certi requisiti veniva automaticamente inquadrato rispettivamente in categoria C1, D1 e EP1.
  2. con Contratto Collettivo Integrativo (CCI) relativo al personale dipendente dell'Università degli Studi di Perugia sottoscritto il giorno 31 luglio 2001 si è stabilito di consentire a tutto il personale dell'Ateneo con almeno tre anni di anzianità di partecipare alle procedure selettive destinate al passaggio economico all'interno della categoria (art. 59, comma 7), fatta eccezione del personale destinatario dei benefici di cui ai commi 3, 4 e 5 lett. a), b) e c) dell'art. 74 che, secondo l'Amministrazione, per effetto dell'inquadramento perdeva l'anzianità nell'ex qualifica di appartenenza.
  3. La CGIL, pur sottoscrivendo il CCI per non bloccare l'erogazione dei benefici a tutti gli aventi diritto, espresse la netta contrarietà alla eccezione stabilita per il personale destinatario dei benefici di cui ai commi 3, 4 e 5 lett. a), b) e c) dell'art. 74, eccezione stabilita dall'Amministrazione su indicazione dell'ARAN, e preannunciò gia da allora che avrebbe organizzato un tentativo di conciliazione per opporsi a questa interpretazione unilaterale del CCNL.

LO STATO DEI FATTI

  1. Il tentativo di conciliazione è stato espletato per 64 dipendenti delle categorie C1, D1 e EP1 ma l'Amministrazione non ha conciliato per cui si proseguirà davanti al Giudice del lavoro.
  2. La supposta soluzione del problema, prospettata nel volantino citato, e ottenuta semplicemente attivandosi presso la segreteria nazionale, si riferisce all'art 20 comma 3 del CCNL 1998-2001 biennio economico 2000-2001 in fase di sottoscrizione. Questa, più che una soluzione è una "disgrazia" infatti si inserisce una norma inutile, ed in maniera dannosa giacché sull'argomento si era già in possesso della sentenza di Parma favorevole alla nostra interpretazione.
  3. Nella "soluzione CISL" si dice che la decorrenza del riconoscimento dell'anzianità è la sottoscrizione del CCNL II biennio (supponiamo per il mese di febbraio 2003), questo significa che il personale destinatario dei benefici di cui ai commi 3, 4 e 5 lett. a), b) e c) dell'art. 74 a questa data avrà riconosciuta l'anzianità di tre anni che serve per i passaggi orizzontali, ma anche senza questa norma l'anzianità sarebbe comunque stata raggiunta ad agosto 2003, quindi dove sta il vantaggio di questa norma se comunque questo personale ha ormai perso uno scatto orizzontale?
  4. Quello che la CGIL cerca di ottenere con il Giudice del Lavoro è il passaggio orizzontale alla data di tutti quelli effettuati precedentemente cioè il 31/12/2000 affinché quando si effettueranno i prossimi passaggi al 31/12/2003 questo personale possa partecipare come tutti gli altri al secondo scatto orizzontale.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento

IL SEGRETARIO